STATUTO
“Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa – APICE ”
ART. 1 (Denominazione e sede)
È costituita, nel rispetto dell’art. 36 e ss del Codice Civile , della legge n. 383 del 2000 e del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche (D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l’Associazione di promozione sociale denominata “Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa – APICE” con sede legale in Reggio Calabria, frazione Bocale II, S. S. 106 IV° Tratto n° 280/C (*).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale sul territorio nazionale compete all’Organo di Amministrazione. L’Associazione di Promozione Sociale “APICE” assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro.
L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’Associazione potrà utilizzare, nel rapporto con i terzi, la denominazione abbreviata “APICE”.
Nel presente statuto l’Associazione suddetta verrà, per brevità, indicata con il nome “Associazione”.
ART.2 (Durata)
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.
ART.3 (Oggetto sociale/scopo ed Esercizio delle Attività)
L’Associazione ha carattere non commerciale, non ha fini di lucro ed opera per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si esclude qualsiasi tipologia di attività commerciale salvo solo di carattere marginale rispetto alle finalità istituzionali.
L’Associazione garantisce pari opportunità tra tra tutti i generi ed adotta un linguaggio il più possibile inclusivo e rispettoso della diversità di genere, dell’orientamento sessuale, del pluralismo etnico e religioso, delle disabilità e di ogni altra arricchente diversità, nei limiti concessi dalla lingua utilizzata
L’Associazione intende quindi promuovere iniziative nelle seguenti attività:
- Attività di partecipazione ;
- Attività culturali;
- Attività di promozione sociale;
- Attività educative;
- Attività formative;
- Attività di ricerca;
- Attività di beneficenza;
- Attività sociali;
- Attività ricreative;
- Attività di raccolta fondi;
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di coloro che si associano, di loro familiari o di terze persone, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato di chi è parte dell’Assemblea ed in relazione a quanto disposto dall’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 cui si richiamano specificamente le lettere di riferimento, sono:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività’ di interesse generale;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività’ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni
n) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
o) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
q) promozione della cultura della legalità’, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e di utenti delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità’ e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
In particolare, l’Associazione ha come oggetto sociale/scopo:
a) la promozione di una cultura europea comune: la conoscenza, la diffusione e la promozione dei valori fondanti l’Unione Europea e del Consiglio d’Europa e degli obiettivi di partecipazione, di crescita, di interconnessione e di cooperazione;
b) la diffusione della conoscenza dei meccanismi di funzionamento e di finanziamento dell’Unione Europea, le istituzioni, le politiche e le attività da questa poste in essere, i programmi comunitari e le sovvenzioni concesse agli Stati membri;
c) il supporto alla partecipazione di cittadini, imprese ed enti pubblici e privati alle iniziative ed ai programmi promossi dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa tra cui quelli in materia di gioventù, istruzione, formazione, cultura, sport, sviluppo sostenibile, impresa e innovazione tecnologica, salute, integrazione e scambio interculturale, società dell’informazione;
d) lo stimolo al dibattito sulle questioni europee: il confronto sulle tematiche di interesse per le persone giovani e sulle opportunità che l’Europa riserva loro per favorire l’accesso ai diritti e alle possibilità di mobilità (studio, lavoro, formazione, volontariato, conoscenze, esperienze) offerte dai programmi comunitari;
e) la promozione e tutela dei diritti umani, il contrasto e la contronarrazione dei discorsi d’odio online e off-line, la promozione dello youth work e il suo riconoscimento, la promozione dell’educazione non formale e la promozione dell’accesso ai diritti sociali dei giovani di aree svantaggiate, per sbloccare le potenzialità dei giovani;
f) l’approfondimento e la conoscenza delle diverse culture nazionali ed europee attraverso tutte le possibili forme espressive;
g) la promozione di una dimensione europea della cittadinanza favorendo il dialogo interculturale e la tutela della diversità culturale, nonché attraverso la diffusione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell’Unione Europea;
h) il supporto alla partecipazione di persone, imprese ed enti pubblici e privati alle iniziative ed ai programmi promossi a livello nazionale, regionale e locale, relativi ad ambiti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cultura, il lavoro, la formazione professionale e le politiche sociali, l’istruzione e la ricerca, le politiche euro-mediterranee e l’internazionalizzazione, l’ambiente e lo sviluppo eco-sostenibile;
i) la valorizzazione e la promozione integrata dell’ambiente: alimentazione e prodotti a km 0, energie rinnovabili, tutela, promozione e diffusione delle risorse naturali e del patrimonio artistico, storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico.
Possono rientrare nell’oggetto sociale/scopo, tutte le altre attività direttamente o indirettamente collegate alle precedenti e conformi alla normativa vigente.
Per la realizzazione dell’oggetto sociale/scopo, l’Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
a) realizzare attività di conoscenza, promozione, organizzazione, sviluppo e consolidamento delle relazioni tra gli Stati membri e tra essi e i Paesi terzi;
b) organizzare e gestire mostre, fiere, convegni, tavole rotonde ed iniziative similari, finalizzate alla realizzazione dell’oggetto associativo;
c) organizzare e gestire corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento in ogni materia attinente l’oggetto sociale ivi compresi quelli aventi ad oggetto le tecniche di partecipazione alle sovvenzioni e bandi europei e la redazione dei relativi progetti;
d) offrire servizi di informazione, formazione, orientamento e consulenza, analisi, monitoraggi e servizi di allerta su politiche, programmi e bandi europei, nazionali e regionali, funzionali al perseguimento dei propri fini statutari;
e) esercitare, nei limiti consentiti dalla Legge, attività tipografica ed editoriale in genere, a favore delle persone dell’Assemblea e anche a scopo divulgativo e di proselitismo;
f) esercitare attività di sensibilizzazione sui temi dell’Unione Europea quali, ad esempio, la competitività, l’occupazione, l’istruzione, la cultura, la ricerca, l’ambiente;
g) promuovere e condurre attività di studio, indagine, ricerca legislativa, giurisprudenziale e regolamentare sui provvedimenti emanati in sede Europea e nazionale, sui programmi e sugli obiettivi dell’Unione europea;
h) sviluppare e concretizzare idee progettuali innovative e sostenibili; ideare progetti locali, nazionali, europei ed internazionali aventi ad oggetto lo scambio di esperienze e buone prassi, il favorire la partecipazione di una cittadina attiva e la cooperazione tra persone, società, enti pubblici e privati, ad ogni livello;
i) partecipare a bandi locali, nazionali, internazionali ed europei nelle materie di interesse dell’Associazione, anche attraverso la creazione e la promozione di partenariati tra soggetti appartenenti agli Stati membri;
j) creazione di reti e di aggregazioni aziendali e associative;
k) realizzazione di progetti, manifestazioni, eventi ed attività dirette alla valorizzazione, promozione e diffusione a livello nazionale ed europeo delle caratteristiche peculiari del territorio;
l) attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento dell’oggetto sociale.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Dgls. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
L’Associazione, in ottemperanza alle norme vigenti, potrà svolgere altre attività anche commerciali e altre operazioni economiche di carattere strumentale al raggiungimento dell’oggetto sopra determinato e potrà anche assumere partecipazioni in altri Enti, Associazioni, Consorzi e Società che svolgono la propria attività in settori attinenti e/o complementari a quelli dell’Associazione.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con chi la sostiene e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.lgs. 117/2017.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra le persone e rispettose dei diritti inviolabili della persona e della libertà e dignità di chi è parte dell’Associazione.
Nell’ambito di tale contesto, l’Associazione può altresì esperire – anche concedendo la propria collaborazione tecnico-scientifica ad altri Enti ed organismi pubblici e privati, ad Organizzazioni Sindacali e ad Imprese Italiane e Straniere – ogni attività utile a sviluppare iniziative in linea con le politiche europee e con ad oggetto la conoscenza dell’Unione Europea e delle le sue attività i suoi obiettivi.
L’Associazione può, altresì, provvedere a procurare loro i servizi necessari come supporto operativo, amministrativo e gestionale, nonché a realizzare iniziative di informazione, di formazione, di assistenza, di organizzazione di mostre, convegni e congressi, funzionali allo svolgimento dei propri compiti statutari.
Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione cura l’istituzione degli Uffici e dei servizi necessari, sulla base delle decisioni dei propri Organi.
Nell’espletamento delle attività l’Associazione ricercherà ogni utile collaborazione con l’Unione Europea, con gli Organismi nazionali ed internazionali, con i cittadini, le Associazioni, gli Enti e le Società italiane ed estere.
Fatto salvo quanto già previsto nei precedenti e/o successivi articoli del presente Statuto, ai fini di quanto disposto dall’art. 148 del T.U.I.R. come successivamente disposto dall’art. 8 D.lgs. 117/2017, si preferisce rafforzare i concetti per cui l’Associazione avrà i seguenti obblighi:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nel rispetto dell’art. 8 comma 3 del Dlgs 117/2017, è fatto espresso divieto di distribuzione, diretta ed indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori/fondatrici, associati/e, lavoratori/lavoratrici e collaboratori/collaboratrici, amministratori/amministratrici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge come poi successivamente stabilito dall’art. 9 Dgls 117/2017;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per chi si associa o partecipa ed è maggiore d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci/socie, associati/associate o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e’ ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e Pagina 17 Servizio di documentazione tributaria Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 sempre ché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
ART.4 (Associati)
Tutti e tutte possono aderire all’Associazione nel rispetto delle finalità del suo Statuto, indipendentemente dal sesso, genere, cittadinanza, età, professione, appartenenza etnica, convinzioni ideali, politiche e religiose.
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di associati, sia le persone fisiche che le persone giuridiche (per il tramite di un delegato delle stesse) purché partecipino alle attività sociali, ne condividano lo spirito e gli ideali e non abbiano interessi contrastanti con l’Associazione stessa. Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Il numero degli associati e delle associate è illimitato e variabile nel tempo, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Tutti e tutte coloro intendano far parte dell’Associazione devono inoltrare domanda di ammissione all’Organo di Amministrazione che ne delibera l’accettazione o la respinge con obbligo di motivazione e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale.
In caso di esito positivo della domanda di ammissione, l’iscrizione all’Associazione suddetta decorre dal momento dell’avvenuto versamento della quota sociale
In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale che, sottoscrivendo la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
In base alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR Privacy), tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto della persona associata
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata né rimborsata in caso di recesso dell’associato.
Gli associati e le associate si possono distinguere in:
a) Fondatori/Fondatrici. Si considerano tali coloro che hanno partecipato alla nascita dell’Associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto e l’atto costitutivo, assicurandone i mezzi finanziari iniziali;
b) Ordinari/Ordinarie. Si considerano tali le persone fisiche e giuridiche che aderiscono successivamente e chiedono la relativa ammissione presentando idonea richiesta;
c) Sostenitori/Sostenitrici. Rappresentano coloro che condividono le finalità dell’Associazione ed intendono sostenere, anche economicamente, le attività;
d) Onorari/e e/o Benemeriti/Benemerite. Si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale e/o economico, alla vita dell’Associazione.
Chi si associa non può essere ammesso/a temporaneamente.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario. Le attività svolte da chi si associa a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini istituzionali, sono prestate prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita.
Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti tra tutte le persone associate con la previsione dell’elettività delle cariche associative.
ART.5 (Diritti degli associati)
I/Le Soci/e Fondatori/Fondatrici e Ordinari/e che hanno compiuto la maggiore età hanno diritto di:
a) frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;
b) conoscere le clausole dello statuto, ai fini dell’accettazione delle norme che regolamentano la vita dell’Associazione;
c) votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
d) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
e) verbalizzare le proprie opposizioni, consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali ed estrarne copia;
f) eleggere ed essere eletti/elette membri degli organi direttivi dell’Associazione;
g) conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire dei servizi forniti dalla stessa;
h) rassegnare le dimissioni.
I/Le Soci/e Sostenitori/Sostenitrici e Onorari/e e/o Benemeriti/e hanno diritto di:
a) frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa;
b) conoscere le clausole dello statuto, ai fini dell’accettazione delle norme che regolamentano la vita dell’Associazione;
c) conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi forniti dalla stessa;
d) rassegnare le dimissioni.
ART.6 (Obblighi delle persone associate)
Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge, le persone associate i sono obbligate a:
osservare lo statuto ed i regolamenti interni nonché le direttive e le deliberazioni che sono emanate dagli Organi dell’Associazione;
concorrere alla formazione del fondo sociale con il versamento delle quote nella misura e nella periodicità stabilite dall’Organo di Amministrazione;
collaborare al buon andamento dell’Associazione e non recarle danno in qualunque modo, sia morale che materiale;
tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’Associazione;
contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all’attività dell’Associazione, nelle forme e con le modalità stabilite dall’Assemblea dei Soci e dell’Organo di Amministrazione.
ART.7 (Perdita della qualifica di persona associata)
La qualifica di persona associata si perde per:
a) decesso;
b) dimissione volontaria: ogni persona associata può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all’Organo di Amministrazione. Il recesso avrà decorrenza immediata;
c) decadenza: morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; inadempimento di un obbligo assunto o mancanza di uno dei requisiti di ammissione. L’organo di Amministrazione decide sulla decadenza del rapporto associativo;
d) espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali; non rispetto dell’articolo 6 dello Statuto; impossibilità di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; danni morali e materiali arrecati all’Associazione e comunque in ogni altro caso in cui la persona ’associata svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione;
e) scioglimento dell’Associazione.
L’espulsione della persona associata è decisa dal Organo di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri e ratificata dall’Assemblea delle persone associate previa contestazione degli addebiti e sentita la persona associata interessata, se richiesto dalla stessa.
Le persone associate recedute e/o escluse che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
ART.8 ( Volontari/e)
La persona e volontaria svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività della persona volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da chi ne beneficia . Alle persone volontarie possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
L’associazione deve assicurare le persone che offrono servizio volontario contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché la responsabilità civile verso terzi, come disposto dall’art. 18 D. lgs. 117/2017.
ART.9 (Organi dell’Associazione)
Gli organi dell’Associazione sono:
- Assemblea generale degli associati;
- Organo di Amministrazione;
- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Segretario/a – Tesoriere/a dell’Associazione;
- Revisori contabili, ove nominati.
Nessuna carica è retribuita. È ammesso solo il rimborso delle spese documentate che risultino necessarie allo svolgimento delle attività dell’Associazione.
ART.10 (Assemblea delle persone associate)
L’Assemblea generale delle persone associate è l’organo sovrano dell’Associazione.
Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea, tutte le persone associate maggiori di età ed in regola con il pagamento delle quote associative.
L’Assemblea generale delle persone associate, massimo organo deliberativo dell’Associazione, è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità delle persone associate e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutte le persone associate anche se non intervenute o dissenzienti.
Ogni Persona associata indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con esclusione di chi è minorenne, ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un’altra persona associata la quale non può essere portatrice di più di due (2) deleghe.
L’Assemblea generale ordinaria delle persone associate, deve essere convocata dall’Organo di Amministrazione almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio annuale o del rendiconto economico e finanziario.
L’Assemblea è inoltre convocata dall’Organo di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario e, senza ritardo, quando vi sia la richiesta scritta di almeno 2/3 (due terzi) delle persone associate aventi diritto al voto ovvero dell’intero collegio di revisione
L’Assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione alle persone associate mediante email almeno 7 giorni prima del giorno stabilito.
La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione (ordine del giorno).
Non è possibile inserire punti all’ordine del giorno dell’assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste.
L’Assemblea ordinaria delle persone associate in particolare, delibera in merito a:
a) approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell’esercizio successivo;
b) elegge i componenti dell’Organo di Amministrazione;
c) ratifica le esclusioni delle persone associate deliberate dall’Organo di Amministrazione;
d) approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione, ove previsto, e del rendiconto economico;
e) deliberare circa l’ammissione di nuovi/e Soci/e Ordinari/e;
f) nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
g) propone iniziative indicando modalità e supporti organizzativi;
h) approvazione di eventuali regolamenti dell’Associazione;
i) approva il programma annuale dell’Associazione;
j) ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria delle persone associate delibera, in particolare, in merito a:
a) modifiche statutarie;
b) l’incorporazione, fusione o scissione dell’Associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
c) scioglimento dell’Associazione, nomina dell’organismo liquidatore e destinazione del patrimonio sociale.
L’Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell’Associazione, oppure, in sua mancanza, dal/dalla Vice-Presidente assistito/a da un/a segretario/a nominato/a dall’Assemblea. Al/alla presidente dell’Assemblea spetta la verifica per l’ammissione al voto delle persone associate e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori.
I verbali delle riunioni sono redatti dal/dalla segretario/a.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del/della Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. È fatta a scrutinio segreto l’elezione delle cariche sociali.
Il/La Presidente dell’Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre persone associate, scelte tra quelle presenti, per eseguire le funzioni di scrutinio
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente, in prima convocazione, almeno la metà più una delle persone associate aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero delle persone intervenute. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide se prese con il voto favorevole dei tre quarti delle persone associate aventi diritto al voto.
In seconda convocazione è necessario il voto favorevole dei due terzi delle persone associate aventi diritto al voto.
ART.11 (Organo di Amministrazione)
L’Associazione “Apice” è amministrata da un Organo di Amministrazione, eletto dall’Assemblea ordinaria delle persone associate e composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) membri eletti dall’Assemblea delle persone associate, tra i propri componenti. La maggioranza delle persone con carica amministrativa e’ scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
Nell’ambito dell’Organo di Amministrazione sono previste almeno le seguenti figure: il/la Presidente (eletto/a direttamente dall’Assemblea delle persone associate), il/la Vice Presidente, il/la Tesoriere ed i/le soci/e fondatori/fondatrici (relativamente al primo Organo di Amministrazione).
Le cariche di chi è parte dell’Organo Amministrativo durano cinque (5) anni e sono rinnovabili
Le prestazioni di tutti gli amministratori eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate da questi sostenute.
In caso di vacanza di un posto di amministrazione, qualora non venga meno la maggioranza dell’Organo di Amministrazione, le altre persone dell’Organo procedono a cooptare chi è mancante sino alla prima convocazione utile dell’Assemblea delle persone associate
L’Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente statuto, per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell’Assemblea delle persone associate
Le modalità di funzionamento dell’Organo di Amministrazione, laddove non disposte dallo statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea delle persone associate
L’Organo di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi alle persone associate o a terze specificando i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.
L’Organo di Amministrazione propone all’Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali statutariamente previsti. E’ in ogni caso fatto divieto all’Organo di Amministrazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
L’Organo di Amministrazione, si riunisce, di norma, una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo convochi il Presidente o colui che ne fa le veci o due membri con richiesta scritta.
Gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a tutti i membri con avviso idoneo a rilasciare l’attestazione di trasmissione.
L’ Organo di Amministrazione è presieduto dal/dalla Presidente ed, in sua assenza dal/dalla Vice-Presidente.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri.
Tutte le delibere vengono prese a maggioranza assoluta delle persone presenti ed in caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal/dalla Presidente. Per le delibere attinenti alle materie espressamente indicate nel presente statuto o nel regolamento interno, l’Organo di Amministrazione può prevedere votazioni segrete.
È di pertinenza dell’Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea delle persone associate o di altri organi.
In particolare, è compito dell’Organo di Amministrazione:
amministrare l’associazione ed operare in attuazione della volontà e degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea alla quale risponde direttamente;
attuare le deliberazioni dell’assemblea;
predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
predisporre tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
disciplinare l’ammissione delle persone associate
depositare i prospetti contabili annuali (bilancio o rendiconto economico gestionale) presso il Runts (una volta operativo nel pieno delle sue funzioni), entro il 30 Giugno di ogni anno;
accogliere o rigettare le domande di chi aspiri ad associarsi;
compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
assumere e licenziare il personale dipendente, stabilendone compiti, mansioni, inquadramento e determinandone l’attribuzione;
stabilire l’ammontare delle quote associative e l’eventuale ammontare dei contributi straordinari;
determinare l’ammontare della quota del fondo comune;
redigere e presentare all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
delegare determinati compiti al/alla Presidente;
escludere le persone associate salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art.4 del presente statuto;
redigere apposito regolamento, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea delle persone associate che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e/o trasferire la sede sociale sul territorio nazionale
convocare l’Assemblea delle persone associate almeno una volta l’anno;
promuovere l’attività dell’Associazione autorizzando la spesa;
amministrare l’Associazione ed operare in attuazione della volontà e degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea alla quale risponde direttamente;
vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
Art.12 (Presidente)
Il/la Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede l’ Organo di Amministrazione e le Assemblee.
Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal/dalla Vice Presidente, se nominato/a, oppure dall’amministratore/amministratrice più anziano/a.
Il/la Presidente dura in carica cinque (5) anni, non vi è limite alla sua rieleggibilità e la prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
Il/la Presidente è eletto/a dall’Assemblea ordinaria delle persone associate con la maggioranza assoluta di chi la compone ed ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione, nonché gli eventuali poteri di straordinaria amministrazione che, in caso di necessità ed urgenza, l’Organo di Amministrazione ritenga opportuno delegare.
Il/la Presidente deve assolvere ai seguenti compiti:
a) convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea delle persone associate dell’Organo di Amministrazione, curandone l’ordinario svolgimento;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e dell’ Organo di Amministrazione;
c) sottoscrivere il verbale dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione e custodirlo o farlo custodire dal/dalla Segretario/a presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutte le persone associate
d) verificare l’osservanza dello statuto e promuoverne l’eventuale riforma;
e) rappresentare legalmente l’Associazione, nei confronti di persone terze ed in giudizio, anche nominando legali e procuratori alle liti;
f) predisporre le linee generali del programma dell’attività dell’Associazione, individuandone le esigenze dell’organizzazione e delle persone associate;
g) accettare le donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo, salvo ragionevole dubbio sulla legalità e legittimità di quanto donato; provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza liberatoria per esonero o responsabilità;
h) stipulare convenzioni tra l’Associazione ed altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell’Assemblea delle persone associate e custodire copia di tali convenzioni presso la sede sociale.
ART.13 (Vice Presidente)
Il/La Vice-Presidente sostituisce il/la Presidente in caso di sua assenza, impedimento temporaneo o cessazione delle sue funzioni ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato/a.
ART.14 (Segretario/a)
La carica di Segretario/a può essere cumulata con la carica di Tesoriere/a.
Compiti del/della Segretario/a sono in particolare:
a) l’estensione, la sottoscrizione in calce e l’eventuale custodia di tutti i verbali dell’Assemblea degli Associati, sia essa ordinarie e straordinaria, nonché i verbali delle riunioni dei collegi di controllo e di garanzia;
b) attendere alla corrispondenza;
c) tenere aggiornati i registri dell’Associazione ed, in particolare, il “Libro delle persone associate
ART.15 (Tesoriere/a)
La carica di Tesoriere/a può essere cumulata con quella di Segretario/a.
E’ responsabile della contabilità e dell’amministrazione. Compila i rendiconti annuali, gestisce la cassa dell’Associazione, controlla e aggiorna i libri contabili e conserva la documentazione che ad essi sottende. E’ preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituzioni finanziarie.
Il/la Tesoriere/a non potrà, in nessun modo, ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal/dalla Presidente, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.
Il/la Tesoriere/a è autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dall’Organo di Amministrazione per eventuali pagamenti urgenti.
ART.16 (Risorse Economiche)
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- quote e contributi delle persone associate;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi alle persone associate e terze e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- raccolte fondi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra le persone associate, anche in forma indiretta.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART.17 (Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18 (Organo di Revisione Legale dei Conti)
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART.19 (Rendiconto economico/finanziario)
L’Organo di Amministrazione redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo, ove redatto, che consuntivo da sottoporre all’approvazione Assembleare.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni persona associata. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. A seguito della costituzione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, il bilancio verrà depositato presso lo stesso, entro il 30 Giugno di ogni anno.
Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni persona associata.
Qualora vengano superati i limiti di legge, sarà redatto bilancio sociale ai sensi dell’ 14 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 20 (Libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
il libro delle persone associate tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutte le persone associate, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente
ART.21 (Regolamenti interni)
Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell’oggetto sociale, l’Assemblea può approvare dei regolamenti interni, preventivamente redatti dall’Organo di Amministrazione, alla cui osservanza sono tenuti tutte le persone associate.
ART.22 (Tutela dei dati personali)
L’Associazione garantisce a tutte le persone associate la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal Regolamento 679/2016 (GDPR Privacy) e ritenute necessarie per la tutela della privacy di chi aderisce all’Associazione.
ART.23 (Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio)
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti delle persone associate convocate in Assemblea straordinaria.
L’Assemblea, che delibera lo scioglimento dell’Associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità, a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART.24 (Modifica dello statuto)
Questo statuto è modificabile, mediante convocazione dell’Assemblea straordinaria, con la presenza dei due terzi delle persone associate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana, con i Regolamenti dell’Unione Europea, con gli obblighi derivanti dai Trattati Internazionali cui l’Italia ha aderito e con gli strumenti di tutela dei diritti umani vigenti a livello sovranazionale, quali la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, la Convenzione Europea dei Diritti Dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del Consiglio d’Europa e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite .
ART. 25 (Convenzioni)
Le convenzioni tra l’Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal/dalla Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del/della Presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 26 (Personale retribuito)
Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l’Associazione si potrà avvalere delle prestazioni delle persone associate anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di persone esperte, professioniste e società estranee all’associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività da essa svolta.
L’Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire a singole persone associate incarichi di carattere professionale relativi alle attività associative. L’associazione, dunque, può assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie persone associate solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei/delle lavoratori/lavoratrici impiegati/e nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei membri del personale volontario o, in alternativa, al 5% del numero delle persone associate.
ART. 27 (Responsabilità dell’associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, persone terze possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
ART.28 (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.
ART. 29 (Norma transitoria)
- Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
- L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terze parti, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
(*) Sede legale trasferita in Strada Statale 106 IV tratto, n. 675, 89134 – Bocale, Reggio Calabria a partire dal 20/10/2020.
Statuto adeguato alla Riforma del Terzo Settore – ETS.
Ultima modifica adottata in data 20 Ottobre 2020.